Poteri del Presidente

 «I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands: one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.» 

«Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America, e alla Repubblica che essa rappresenta: una Nazione al cospetto di Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti.»

In quanto repubblica presidenziale, il Presidente americano (indicato spesso attraverso la sigla POTUS, President of the United States) è titolare di poteri molto ampi

 rispetto ai suoi omologhi europei. In primis, va detto che la presidenza è una carica monocratica, cioè propria di una sola persona che, come abbiamo detto, è investito del potere esecutivo a livello federale (art. II, sez. 1). Non è dunque solo Capo di Stato ma è anche il vertice del potere Esecutivo e ha quindi il compito di far applicare le leggi deliberate dal Congresso.Per evitare ogni rischio di derive non democratiche, comprese le "tirannie della maggioranza", Convenzione costituzionale scelse di strutturare il Governo degli Stati Uniti intorno al principio della separazione dei tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario). L'idea era quindi che i tre poteri dovessero essere separati e indipendenti tra di loro e che le diverse istituzioni titolari di quei poteri dovessero necessariamente convivere dentro un sistema reciproco di pesi e contrappesi (checks and balances), per evitare di cadere preda della tirannia di un potere su di un altro.I poteri presidenziali vengono generalmente distinti in poteri espliciti, ossia quelli chiaramente esplicitati nel 

testo costituzionale, e poteri impliciti, ossia quelli derivanti da prassi e sentenze.Considerando (seppur sommariamente) quelli espliciti, indicati dalla sez. 2 dell'art. Il, i poteri presidenziali sono i seguenti, riportati secondo l'ordine delineato dallaCostituzione:

  1. i poteri come Commander in Chief delle forze armate (e riguardo alle relazioni internazionali);
  2. il potere di governare l'esecutivo e di commutare pene e concedere grazie per offese contro gli Stati Uniti;
  3. il potere di nomina degli «Ambasciatori, gli altri Rappresentanti pubblici ed i Consoli, i Giudici della Corte Suprema e tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia qui altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita con legge»;
  4. i poteri in materia legislativa.

In primo luogo, quindi, l'ordinamento affida al Presidente degli Stati Uniti il ruolo di "Comandante in capo" delle forze armate, pur non indicando chiaramente il perimetro dei poteri attribuiti al Presidente nell'esercizio di questa importante e delicata funzione. Al Presidente fanno capo anche le milizie dei singoli Stati, ove chiamate al servizio della Federazione. 


Il Presidente ha inoltre il pieno controllo della politica esterastatunitense essendo responsabile, tramite ilDipartimento di Stato e il Dipartimento della Difesa, della protezione dei cittadini statunitensi (anche all'estero) e degli stranieri sul territorio degli Stati Uniti.Il secondo potere che la Costituzione esplicitamente enumera tra quelli a disposizione del Presidente è quello che prevede anche la possibilità che il Presidente, salvo i casi di impeachment, abbia il potere «di concedere commutazioni di pene e grazie per offese contro gli Stati Uniti», riprendendo così le antiche concezioni britanniche in tema.Il terzo potere esplicito del Presidente, previsto dalla sez. 3 dell'art. Il della Costituzione, è quello di poter concludere i Trattati. Fin dalle origini, i Costituenti volevano che il Presidente ed il Senato, come organo di espressione della forma di Stato federale del Paese, fossero associati durante l'intero processo di stipula di un trattato internazionale. Un simile assetto si spiega con una chiara divisione dei compiti in questo ambito: la negoziazione dei trattati è propria del Presidente, mentre l'approvazione, con la ratifica degli atti negoziati (a maggioranza qualificata di due terzi), spetta al Senato. Al Presidente, capo della diplomazia statunitense, spetta anche la possibilità di riconoscere nuovi Stati e governi.Il quarto potere enumerato dalla Costituzione consente al Presidente - con il parere ed il consenso (advice and  consent) del Senato - di nominare ambasciatori, altri Rappresentanti pubblici e consoli, i Giudici della Corte Suprema e «tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia qui altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita con legge»; un potere importante, pur mitigato dal fatto che «il Congresso può con legge attribuire la nomina di questi funzionari inferiori, come riterrà conveniente, al solo Presidente o alle Corti giudiziarie o ai capi dei Dipartimenti». Il Presidente può così nominare diversi alti funzionari (inclusi i Segretari di dipartimento, corrispondenti grosso modo ai Ministri di un Governo parlamentare), o figure di primissimo piano come ambasciatori e giudici federali (inclusi i giudici membri delle Corti d'appello e della Corte Suprema), ma tali nomine devono essere scrutinate e approvate a maggioranza semplice dal Senato.Da ultimo, ma non ultimo tra i poteri presidenziali, è il potere esplicito riguardante i poteri in materia legislativa. Relativamente a queste prerogative va immediatamente menzionato che annualmente il Presidente presenta al Congresso lo State of the UnionSpeech, un discorso nel quale espone un programma legislativo, che intende attuare durante l'anno da progetti di legge elaborati dall'amministrazione e poi formalmente presentati al Congresso da parlamentari che sostengono il Presidente.Il Presidente non può infatti presentare disegni di legge al Congresso ma può esercitare la sua pressione politica sui suoi componenti ed è libero di apporre il veto alle proposte di legge da approvare al Congresso (art. I, sez. 7). Relativamente al potere di veto, è bene chiarire che si tratta di un potere legislativo di tipo negativo, cioè ostativo, in quanto si limita a ostacolare, a limitare, o posticipare le procedure di approvazione delle leggi e i disegni di legge stessi proposte dai membri del Congresso. Nel contesto statunitense il Presidente ha la facoltà di apporre due tipi di veto: a) il veto ordinario; e b) il cosiddetto pocket veto.Nel primo caso, come stabilito dalla Costituzione, il Presidente, tenuto per legge a pronunciarsi entro il limite di dieci giorni, rifiuta di promulgare il testo della legge approvato dal Congresso e lo rinvia alle Camere, normalmente accompagnando questo gesto con un messaggio che spieghi i motivi del veto. Il Congresso,tuttavia, può superare il diniego presidenziale riapprovando l'identico testo normativo con la maggioranza qualificata, pari ai 2/3 dei componenti, superando le obiezioni presidenziali e rendendo così il testo proposto definitivamente una legge. Nel secondo caso, invece, è come se il capo dell'esecutivo si limitasse a "tenere in tasca" il provvedimento, semplicemente rinviando la decisione, ma, nei fatti, posticipando e dilazionando il processo legislativo relativo alla proposta di legge oggetto della trattativa tra Congresso ed il Presidente. Non restituendo al Congresso il testo firmato, ilPresidente impedisce quinditemporaneamente l'entrata in vigore di un disegno di legge. Ma se non può esercitare in prima battuta una attività propriamente legislativa, essendo dentro vincoli e ambitistretti chiaramente definiti dalla Costituzione, come governa il Presidente? Egli usa i cosiddetti ordiniesecutivi (executive orders): atti regolamentari direttamente applicabili che non sono altro, nei fatti, che atti esecutivi, come direttive, proclami o ordini, emanati dal Presidente per promuovere o dare seguito alle sue decisioni. Si tratta quindi, più semplicemente, di provvedimenti firmati dal Presidente degli Stati Uniti d'America che indirizzano le politiche esecutive. Gli ordini esecutivi vengono emessi per "aiutare" il ramo esecutivo a svolgere i propri compiti, hanno valore di legge e possono rivelarsi utili quando è necessariaun'azione urgente.La base giuridica o costituzionale degli ordini esecutivi ha molteplici fonti, che si ritrovano tanto nell'articolo Il della Costituzione - che, come detto, conferisce al Presidente un'ampia autorità esecutiva per determinare a sua discrezione come far rispettare la legislazione o gestire in altro modo le risorse e il personale del ramo esecutivo - quanto atti autorizzativi, nella forma della legislazione delegata, approvati dal Congresso, in modo espresso o ricavabili in modo implicito (come riconosciuto più volte dalla Corte a fronte di un lamentato esercizio abusivo dei poteri da parte del Presidente), che delegano al presidente un certo grado di potere discrezionale. 

 .In ogni modo, tutti gli atti normativi posti in essere dal Presidente sono soggetti a controllo giurisdizionale e possono essere revocati qualora gli ordini non siano sostenuti da un provvedimento di legislazione delegata del Congresso o dalla Costituzione. Di fronte ad un uso distorto di questo strumento, più volte è quindiintervenuta la Corte Suprema, dichiarando incostituzionale una serie di ordini esecutivi spesso molto "politicamente significativi". A titolo di esempio, si veda il caso Youngstown Sheet & Tube Co. vs Sawyer del 1952, in cui la Corte Suprema si espresse contro il Presidente Truman invalidando la sua nazionalizzazione dell'industria siderurgica durante la guerra in Corea. La decisione, di importanza storica per l'ordinamento statunitense, limitò quindi il potere d'intervento del Presidente degli Stati Uniti e segnò la crescente disponibilità della Corte ad intervenire in questioni politiche.È dunque da rilevare che gli ordini esecutivi hanno un'influenza significativa sugli affari interni del Governo, decidendo come e in che misura la legislazione sarà applicata, affrontando le emergenze, combattendo guerre e, in generale, affinando le scelte politiche nell'attuazione della legislazione. E in tal senso, proprio nel suo ruolo di Capo di Stato e capo del Governo degli Stati Uniti, nonché di Commander-in-Chief delle forze armate statunitensi, solo il Presidente - e nessun altro - può emettere un ordine esecutivo. Questi ordini, una volta emessi, rimangono in vigore fino a quando non vengono annullati, revocati, giudicati illegali o superano un limite temporaneo esplicito nel testo. È nella piena discrezionalità del Presidente revocare, modificare o fare eccezioni relativamente a qualsiasi ordine esecutivo, sia che l'ordine sia stato emesso dal Presidente in carica sia che sia stato emesso da un suo predecessore. Per questa ragione, è prassi analizzare attentamente, già durante il periodo di transizione, gli executive orders in vigore lasciati dal predecessore, valutando quali mantenere in vigore, come primi atti del mandato.Infine, il Presidente detiene inoltre i cosiddetti Emergency Powers. Può dichiarare, con un semplice ordine esecutivo, lo Stato di Emergenza in base al National Emergency Act (50 U.S.C. 1601-1651) del 1976, e conseguentemente dotarsi di poteri speciali durante una crisi.Il Congresso ha in questi casi facoltà di votare unoStatutory Grant of Power che delega al Presidente prerogative proprie del potere legislativo ma impone al Presidente alcune restrizioni procedurali. La Legge autorizza l'attivazione di disposizioni di legge di emergenza tramite una dichiarazione presidenziale, a condizione che il Presidente specifichi le disposizioni così attivate e ne informi il Congresso. Lo Stato di emergenza termina quando il Presidente vi pone espressamente fine, qualora non rinnovi l'emergenza annualmente, o attraverso una risoluzione congiunta  di entrambi i rami del Parlamento. È tuttavia da sottolineare che una risoluzione congiunta approvata da entrambe le camere richiede la firma presidenziale, conferendo al Presidente il potere di veto sulla cessazione dei suoi stessi poteri emergenziali.I poteri delegati al Presidente in casi di estrema necessità sono limitati ai 136 poteri di emergenza che il Congresso ha detinito per legge.